Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo del contribuente di presentare preliminarmente reclamo con eventuale proposta di mediazione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Sostanziale coincidenza delle censure con altre già dichiarate infondate - Congruità della scelta legislativa - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano - in riferimento all'art. 3 Cost. (per violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza) - nella parte in cui prevede l'obbligo, per chi intende proporre ricorso avverso atti emessi dall'Agenzia delle entrate di valore non superiore a ventimila euro, di presentare preliminarmente reclamo. La scelta di limitare a tali controversie l'obbligatorietà del previo reclamo è frutto di un corretto esercizio della discrezionalità del legislatore, il quale ha perseguito l'interesse generale alla deflazione del contenzioso tributario in modo ragionevole, prevedendo il rinvio dell'accesso al giudice con riguardo alle liti (quelle nei confronti dell'Agenzia delle entrate) che notoriamente rappresentano il numero più consistente delle controversie tributarie e, nel contempo, a quelle di esse che comportano le minori conseguenze finanziarie sia per la parte privata che per quella pubblica. Né la congruità della scelta legislativa rispetto alla ratio dell'intervento è infirmata dalla presenza di "altri preventivi istituti deflattivi", poiché il reclamo e la mediazione tributari, col favorire la definizione delle suddette controversie in una fase pregiurisdizionale, tendono a soddisfare l'interesse generale sotto un duplice aspetto: da un lato, assicurando un soddisfacimento delle situazioni sostanziali più pronto e meno dispendioso (rispetto alla durata e ai costi della procedura giurisdizionale), con vantaggio sia per il contribuente che per l'amministrazione finanziaria; dall'altro, riducendo il numero dei processi di cui sono investite le commissioni tributarie e, conseguentemente, assicurando il contenimento dei tempi ed un più attento esame di quelli residui. (Precedente specifico citato: sentenza n. 98 del 2014).
È consentito al legislatore di imporre l'adempimento di oneri - in particolare, il previo esperimento di un rimedio amministrativo - che, condizionando la proponibilità dell'azione [giurisdizionale], ne comportino il differimento, purché gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia. (Precedente citato: sentenza n. 98 del 2014).