Ordinanza 38/2017 (ECLI:IT:COST:2017:38)
Massima numero 39559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  11/01/2017;  Decisione del  11/01/2017
Deposito del 15/02/2017; Pubblicazione in G. U. 22/02/2017
Massime associate alla pronuncia:  39555  39556  39557  39558


Titolo
Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Disciplina del reclamo e della mediazione tributaria - Omessa attribuzione del compito di mediatore a un terzo estraneo alle parti - Denunciata violazione della direttiva n. 2008/52/CE e del "principio di terzietà del giudice" - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario (anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano - in riferimento all'art. 111 Cost. (in relazione al principio di terzietà del giudice) - nella parte in cui non prevede che, nelle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate di valore non superiore a ventimila euro, la mediazione sia svolta da un terzo [estraneo alle parti coinvolte]. In primo luogo, non è conferente il richiamo alla direttiva n. 2008/52/CE, che si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, con espressa esclusione, tra le altre, proprio della materia fiscale. Più in generale, la mediazione tributaria, introdotta dalla norma censurata, costituisce una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull'intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti (senza l'ausilio di terzi), che agiscono quindi su un piano di parità; deve escludersi che un tale procedimento conciliativo - non riconducibile alla mediazione (propriamente intesa); preprocessuale e rimesso, per il suo esito positivo, anche al consenso del contribuente - possa violare il suo diritto di difesa o il principio di ragionevolezza o, tanto meno, il diritto al giudice naturale precostituito per legge. (Precedente citato: sentenza n. 98 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte