Energia - Norme della Regione Abruzzo - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Divieto di nuove attività nelle zone di mare lungo la costa abruzzese e blocco dei procedimenti autorizzatori in corso - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Interferenza con le attività amministrative offshore riservate alla competenza dello Stato - Illegittimità costituzionale.
È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 117, comma terzo, e 118, Cost. - la legge reg. Abruzzo n. 29 del 2015. La normativa impugnata dal Governo - vietando tutte le nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine lungo l'intero perimetro delle coste abruzzesi ed estendendo il divieto anche ai procedimenti autorizzatori in corso, con salvezza dei soli titoli abilitativi già rilasciati - modifica la disciplina unitaria dell'accesso alle attività offshore di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, funzionale al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica nazionale, e si pone pertanto in contrasto con il principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", emergente dalla legge n. 239 del 2004 (art. 1, comma 7, lett. g ed l), secondo cui per il rilascio dei titoli "a mare" la competenza dello Stato è esclusiva, interferendo altresì con l'attività amministrativa di competenza dello Stato, e in particolare con i procedimenti volti al rilascio dei titoli in questione.
In tema di infrastrutture energetiche, le norme della legge n. 239 del 2004 ridefiniscono in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e realizzazione delle opere, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, ma anche in relazione ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione. (Precedente citato: sentenza n. 131 del 2016).
Riguardo alla ricerca sottomarina di idrocarburi, sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma, e tale circostanza non consente di riconoscere alle Regioni una competenza neppure con riguardo alle attività che possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale. (Precedente citato: sentenza n. 21 del 1968).