Sentenza 40/2017 (ECLI:IT:COST:2017:40)
Massima numero 39657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  11/01/2017;  Decisione del  11/01/2017
Deposito del 24/02/2017; Pubblicazione in G. U. 01/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39658  39659  39660


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Puglia - Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - Individuazione, nei piani comunali delle coste (PCC), della quota di territorio costiero concedibile - Criteri - Ricorso del Governo - Asserita reintroduzione del c.d. diritto di insistenza - Denunciata conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza nonché dei principi pro-concorrenziali di derivazione comunitaria - Esclusione - Bilanciamento tra l'interesse pubblico alla libera fruibilità degli arenili e quello dei privati al loro sfruttamento - Riconducibilità alle competenze legislative regionali nelle materie "governo del territorio" e turismo - Non fondatezza della questione.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 8, primo periodo, della legge reg. Puglia n. 17 del 2015, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost. La disposizione impugnata - prevedendo (seppur con formulazione non lineare) che, in sede di redazione dei piani costieri comunali, la quota del territorio demaniale marittimo concedibile a privati per finalità turistico-ricreative sia identificata in corrispondenza delle aree già oggetto di concessione e che, qualora la somma di tali aree sia superiore al limite massimo concedibile stabilito dal comma 5 dello stesso art. 14 (40 per cento della linea di costa utile di ciascun Comune), si proceda ad una revoca parziale, in misura non superiore al 50 per cento, delle singole concessioni già assentite - non invade la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza né si pone in contrasto con i principi comunitari, in quanto non comporta né il rilascio in via preferenziale di nuove concessioni ai precedenti titolari, né un rinnovo automatico delle concessioni in atto, e dunque non reintroduce alcun diritto di insistenza. Il legislatore regionale ha bensì adottato un criterio oggettivo, volto ad evitare discriminazioni, che consente - in armonia con l'art. 42 cod. nav. - una revoca parziale delle concessioni in atto, nella misura necessaria a garantire la libera fruibilità del 60 per cento degli arenili, in tal modo operando - nell'esercizio delle proprie competenze in una materia attinente sia al governo del territorio [art. 117, terzo comma, Cost.], sia alla disciplina del turismo [art. 117, quarto comma, Cost.] - un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla libera balneazione e quello dei privati allo sfruttamento degli arenili per finalità turistico-ricreative.

La disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale. In tale disciplina, particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. (Precedente citato: sentenza n. 213 del 2011).

Per verificare se il legislatore regionale abbia invaso la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, violando anche i principi di derivazione europea, occorre tenere conto della ratio, della finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina regionale impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  10/04/2015  n. 17  art. 14  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte