Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Termine di durata ragionevole - Tre anni per i processi di primo grado - Applicazione ai processi in materia di riconoscimento della protezione internazionale - Denunciata violazione del principio, anche convenzionale, della ragionevole durata del processo - Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 197009).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. seconda civ., in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, come conv., nella parte in cui – prevedendo che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di tre anni in primo grado – si applica anche ai processi in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008. Questioni analoghe sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 205 del 2023, sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, e non è proposto alcun argomento nuovo che possa indurre a una diversa conclusione. (Precedenti: S. 205/2023 – mass. 45867; S. 36/2016 – mass. 38738).