Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Puglia - Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - Obbligo di prevedere, nelle disposizioni transitorie del piano comunale delle coste (PCC), la salvaguardia delle "concessioni in essere", fino alla scadenza della proroga di cui all'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 - Indebita novazione delle fonte statale ed estensione dell'ambito di applicazione della proroga da essa disposta - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 14, comma 9, della legge reg. Puglia n. 17 del 2015, a norma del quale le disposizioni transitorie del piano comunale delle coste (PCC), volte a disciplinare lo stato dei luoghi preesistente alla nuova pianificazione, devono salvaguardare tutte le "concessioni in essere", fino alla scadenza (31 dicembre 2020) della proroga fissata dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 (come convertito e successivamente novellato). La disposizione impugnata dal Governo, prevedendo una comune scadenza per le concessioni demaniali marittime assentite sia anteriormente che successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 194 del 2009, comporta, con riferimento alle prime, una non consentita novazione della fonte in una materia di esclusiva competenza statale, qual è la tutela della concorrenza; mentre, con riferimento alle seconde, riconduce la loro scadenza a un termine di nuovo conio, individuato per relationem in quello contenuto nella legge statale, con il risultato di estendere l'applicazione della proroga a fattispecie diverse da quelle (concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 194 del 2009) individuate dal legislatore statale. (Precedente citato: sentenza n. 213 del 2011).
La disciplina dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime incide sull'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato e rientra, pertanto, nella materia "tutela della concorrenza". (Precedenti citati: sentenze n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340 del 2010, n. 233 del 2010 e n. 180 del 2010).
Nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, come la "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), sono inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2014, n. 245 del 2013, n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 del 2006 e n. 29 del 2006).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce causa di illegittimità costituzionale della norma regionale, derivante non dal modo in cui essa ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2015; n. 18 del 2013 e n. 35 del 2011).