Sentenza 41/2017 (ECLI:IT:COST:2017:41)
Massima numero 39800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  07/02/2017;  Decisione del  07/02/2017
Deposito del 24/02/2017; Pubblicazione in G. U. 01/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39799  39801


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma coincidente con altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse a ricorrere, della questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo avverso l'art. 8, comma 1, lett. a), della legge reg. Veneto n. 4 del 2015. Di contro all'assunto della Regione resistente - secondo cui, qualora la questione fosse ritenuta fondata, continuerebbe comunque ad essere vigente e a produrre effetti nell'ordinamento il mai impugnato art. 17, comma 3, della legge reg. Veneto n. 11 del 2004, avente contenuto identico a quello censurato - va ribadita l'inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  16/03/2015  n. 4  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte