Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Distanze tra costruzioni - Fissazione nello strumento urbanistico generale di limiti in deroga alla disciplina statale - Possibilità all'interno "degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente" - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 8, comma 1, lett, a), della legge reg. Veneto n. 4 del 2015, limitatamente al riferimento alla lett. "b)" dell'art. 17, comma 3, della legge reg. Veneto n. 11 del 2004, e alle parole "e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente". La norma impugnata dal Governo - nel consentire allo strumento urbanistico generale di derogare in alcune ipotesi alla disciplina statale delle distanze tra costruzioni - risulta conforme alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, recepite dall'art. 2-bis del TUE, solo per la parte in cui fa riferimento ai limiti di distanza da rispettare all'interno degli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA), i quali ultimi sono assimilabili ai piani particolareggiati o di lottizzazione e dunque riconducibili alla tipologia di atti, menzionati dall'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, cui va riconosciuta la possibilità di derogare al regime delle distanze. Al contrario, il riferimento agli "interventi disciplinati puntualmente" (corrispondente alla lett. b dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004) risulta privo della necessaria coerenza con l'esigenza di garantire omogeneità di assetto a determinate zone del territorio, prestandosi, sul piano semantico, a legittimare anche deroghe riguardanti singoli edifici, che non rientrano nell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di "governo del territorio" e violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile". (Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016).
La disciplina delle distanze fra costruzioni - attenendo alla disciplina dei rapporti interprivati, regolata dal codice civile - rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Nondimeno, quando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere, rispetto ad altri - per ragioni naturali e storiche - specifiche caratteristiche, la disciplina dei loro rapporti nel territorio stesso esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura è attratta nell'ambito di competenza concorrente del "governo del territorio". Alle Regioni è quindi consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio e rigorosamente circoscritta a tale scopo, dovendo invece escludersi la possibilità di deroghe che riguardino rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati. Il punto di equilibrio nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di "ordinamento civile" e concorrente in materia di "governo del territorio" - è stato rinvenuto dalla giurisprudenza costituzionale nell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968 (più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile in quanto richiamato dall'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942) ed è ribadito dall'art. 2-bis del TUE, che ha introdotto i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e per le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal citato d.m. n. 1444 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 189 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 134 del 2014, n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005).
La deroga alle distanze minime tra costruzioni può essere contenuta, oltre che in piani particolareggiati o di lottizzazione, in ogni strumento urbanistico equivalente sotto il profilo della sostanza e delle finalità, purché caratterizzato da una progettazione dettagliata e definita degli interventi; ne consegue che sono ammissibili le deroghe predisposte nel contesto dei piani urbanistici attuativi, in quanto strumenti funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, secondo quanto richiesto, al fine di attivare le deroghe in esame, dall'art. 2-bis del TUE in linea con la giurisprudenza costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 189 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 134 del 2014 e n. 6 del 2013).