Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile sulla rilevanza e autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezioni preliminari.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza e presunta riproduzione acritica delle deduzioni delle parti del giudizio a quo - proposte in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. l), della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui consente l'attivazione generalizzata ed esclusiva (cioè con esclusione della lingua italiana) di corsi di studio universitari in lingua straniera. Contrariamente a quanto eccepito, il carattere pregiudiziale della questione emerge con immediatezza ed evidenza, anche per effetto della ricostruzione della disciplina censurata operata dal giudice a quo, la quale, nell'interpretazione che questi ha ritenuto di darne, imporrebbe l'accoglimento dell'appello proposto; né è condivisibile l'assunto che le questioni siano motivate solo per relationem, presentando senz'altro l'ordinanza di rimessione i caratteri di "autosufficienza" richiesti ai fini dell'esame nel merito.
Come più volte ribadito nella giurisprudenza costituzionale, è sufficiente che il giudice a quo proponga una motivazione plausibile con riguardo alla rilevanza della questione, riconoscendosi finanche forme implicite di motivazione al proposito, sempreché, dalla descrizione della fattispecie, il carattere pregiudiziale della questione emerga con immediatezza ed evidenza. (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015, n. 201 del 2014 e n. 369 del 1996).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'ordinanza di rimessione deve avere caratteri di "autosufficienza", a pena di inammissibilità della questione sollevata.