Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente - Ulteriore verifica se l'interpretazione da questi prescelta sia la sola persuasiva - Attinenza al merito della questione - Necessario scrutinio da parte della Corte costituzionale - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, comma 2, lett. l), della legge n. 240 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il rimettente non avrebbe vagliato le possibilità alternative di interpretare la disposizione in modo conforme a Costituzione. Sussiste la necessità di scrutinio nel merito della Corte costituzionale, avendo il rimettente considerato impossibile ricavare dalla disposizione, in ragione del suo tenore letterale, altra norma se non quella - ritenuta con adeguata motivazione non implausibile - che consente alle università di fornire tutti i propri corsi in lingua diversa da quella ufficiale della Repubblica.
A fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al "tenore letterale della disposizione", la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. In virtù di tale orientamento, ormai consolidato, stabilire se l'interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall'ammissibilità e attiene, per contro, al merito. (Precedenti citati: sentenza n. 221 del 2015; sentenze n. 204 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016, n. 262 del 2015).
Se - come affermato a partire dalla sentenza n. 356 del 1996 - "le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)", ciò non significa che, ove sia improbabile o difficile prospettarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione di legittimità costituzionale non debba essere scrutinata nel merito. Tale scrutinio, ricorrendo le predette condizioni, si rivela anzi necessario, pure solo al fine di stabilire se la soluzione conforme a Costituzione rifiutata dal giudice rimettente sia invece possibile. (Precedente citato: sentenza n. 356 del 1996).