Sentenza 42/2017 (ECLI:IT:COST:2017:42)
Massima numero 39641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  21/02/2017;  Decisione del  21/02/2017
Deposito del 24/02/2017; Pubblicazione in G. U. 01/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39639  39640  39642


Titolo
Lingua - Lingua italiana - Ufficialità e primazia nell'ordinamento costituzionale - Funzione di vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale a fronte della progressiva integrazione sovranazionale e della globalizzazione - Centralità, in rapporto e bilanciamento con altri principi costituzionali, particolarmente nella scuola e nelle università.

Testo

Come già affermato in relazione al "principio fondamentale" della tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.), la lingua è elemento fondamentale di identità culturale e mezzo primario di trasmissione dei relativi valori, ovvero elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare. Ciò vale del pari per l'unica lingua ufficiale del sistema costituzionale - la lingua italiana - la cui qualificazione, ricavabile per implicito dall'art. 6 Cost. ed espressamente ribadita nell'art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999 (in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche), oltre che nell'art. 99 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale, teso a evitare che altre lingue possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre quest'ultima in posizione marginale. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2011, sulla tutela delle minoranze linguistiche come "principio fondamentale"; sentenze n. 62 del 1992, n. 15 del 1996, sul valore identitario della lingua; sentenza n. 28 del 1982, sull'italiano come "unica lingua ufficiale del sistema costituzionale"; sentenza n. 159 del 2009, sul primato della lingua italiana e sul rapporto con essa delle lingue minoritarie protette).

La lingua italiana è, nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall'art. 9 Cost. La progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l'erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione non debbono costringerla in una posizione di marginalità: al contrario, e anzi proprio in virtù dell'emersione di tali fenomeni, il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì - lungi dall'essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità - diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé.

La centralità costituzionalmente necessaria della lingua italiana si coglie particolarmente nella scuola e nelle università, quali luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza nei vari rami del sapere e alla formazione della persona e del cittadino, e in tale contesto si incontra - combinandosi e, ove necessario, bilanciandosi - con altri principi costituzionali: ossia, con il principio d'eguaglianza, anche sotto il profilo della parità nell'accesso all'istruzione (diritto, questo, che la Repubblica, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, Cost., ha il dovere di garantire, sino ai gradi più alti degli studi, ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi); con la libertà d'insegnamento, garantita ai docenti dall'art. 33, primo comma, Cost. (la quale, se è suscettibile di atteggiarsi secondo le più varie modalità, rappresenta pur sempre una prosecuzione ed una espansione della libertà della scienza e dell'arte); e con l'autonomia universitaria, riconosciuta e tutelata dall'art. 33, sesto comma, Cost. (che non deve peraltro essere considerata solo sotto il profilo dell'organizzazione interna, ma anche nel rapporto di necessaria reciproca implicazione con i diritti costituzionali di accesso alle prestazioni). (Precedenti citati: sentenza n. 383 del 1998, sull'ordinamento unitario della pubblica istruzione e sull'autonomia universitaria; n. 240 del 1974, sulla libertà d'insegnamento; sentenza n. 7 del 1967, sulla funzione della scuola e delle università).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 33  co. 1

Costituzione  art. 34  co. 3

Altri parametri e norme interposte