Sentenza 42/2017 (ECLI:IT:COST:2017:42)
Massima numero 39642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
21/02/2017; Decisione del
21/02/2017
Deposito del 24/02/2017; Pubblicazione in G. U. 01/03/2017
Titolo
Università e istituzioni di alta cultura - Internazionalizzazione degli atenei - Rafforzamento "anche" attraverso l'attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera - Ritenuta possibilità per gli atenei di predisporre interi corsi di studio in una lingua diversa dall'italiano - Denunciata violazione del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento - Insussistenza alla stregua di interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata - Possibilità per gli atenei di affiancare corsi universitari in lingua italiana e in lingua straniera, nonché di attivare esclusivamente in lingua straniera singoli insegnamenti - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Università e istituzioni di alta cultura - Internazionalizzazione degli atenei - Rafforzamento "anche" attraverso l'attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera - Ritenuta possibilità per gli atenei di predisporre interi corsi di studio in una lingua diversa dall'italiano - Denunciata violazione del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento - Insussistenza alla stregua di interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata - Possibilità per gli atenei di affiancare corsi universitari in lingua italiana e in lingua straniera, nonché di attivare esclusivamente in lingua straniera singoli insegnamenti - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta giur., in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 Cost. - dell'art. 2, comma 2, lett. l), della legge n. 240 del 2010, a norma del quale il rafforzamento dell'internazionalizzazione delle università può avvenire "anche" attraverso l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera. L'obiettivo dell'internazionalizzazione degli atenei - che la censurata disposizione legittimamente intende perseguire, consentendo ad essi di proporre agli studenti una offerta formativa alternativa e di attirare discenti dall'estero - deve essere soddisfatto senza pregiudicare i principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento. Tali principi sarebbero illegittimamente sacrificati ove la disposizione censurata fosse interpretata nel senso che agli atenei sia consentito predisporre una generale offerta formativa che contempli interi corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano, poiché l'esclusività della lingua straniera estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall'insegnamento universitario di interi rami del sapere, imporrebbe per l'accesso ai corsi la conoscenza di una lingua diversa dall'italiano, ostacolando il raggiungimento dei "gradi più alti degli studi" da parte dei soggetti, pur capaci e meritevoli, che non la conoscano affatto, e potrebbe essere lesiva della libertà d'insegnamento, incidendo significativamente sulle modalità di svolgimento dell'attività dei docenti e discriminandoli all'atto del conferimento degli insegnamenti in base a una competenza (conoscenza della lingua straniera) estranea a quelle verificate in sede di reclutamento nonché al sapere specifico che deve essere trasmesso ai discenti. Affinché sia compatibile con gli artt. 3, 6 e 33 Cost. (cui va aggiunto il non evocato, ma pertinente art. 34 Cost.), la disposizione censurata va interpretata nel senso (consentito dal suo portato semantico) di attribuire, alle università che lo ritengano opportuno, la possibilità di affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, nonché (in considerazione delle peculiarietà e delle specificità di determinati settori scientifico-disciplinari) di attivare esclusivamente in lingua straniera singoli insegnamenti, fermo restando che a tale ulteriore facoltà gli atenei, nell'ambito della propria autonomia, debbono far ricorso secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa rispettosa del primato della lingua italiana, del principio d'eguaglianza, del diritto all'istruzione e della libertà d'insegnamento.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta giur., in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 Cost. - dell'art. 2, comma 2, lett. l), della legge n. 240 del 2010, a norma del quale il rafforzamento dell'internazionalizzazione delle università può avvenire "anche" attraverso l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera. L'obiettivo dell'internazionalizzazione degli atenei - che la censurata disposizione legittimamente intende perseguire, consentendo ad essi di proporre agli studenti una offerta formativa alternativa e di attirare discenti dall'estero - deve essere soddisfatto senza pregiudicare i principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento. Tali principi sarebbero illegittimamente sacrificati ove la disposizione censurata fosse interpretata nel senso che agli atenei sia consentito predisporre una generale offerta formativa che contempli interi corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano, poiché l'esclusività della lingua straniera estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall'insegnamento universitario di interi rami del sapere, imporrebbe per l'accesso ai corsi la conoscenza di una lingua diversa dall'italiano, ostacolando il raggiungimento dei "gradi più alti degli studi" da parte dei soggetti, pur capaci e meritevoli, che non la conoscano affatto, e potrebbe essere lesiva della libertà d'insegnamento, incidendo significativamente sulle modalità di svolgimento dell'attività dei docenti e discriminandoli all'atto del conferimento degli insegnamenti in base a una competenza (conoscenza della lingua straniera) estranea a quelle verificate in sede di reclutamento nonché al sapere specifico che deve essere trasmesso ai discenti. Affinché sia compatibile con gli artt. 3, 6 e 33 Cost. (cui va aggiunto il non evocato, ma pertinente art. 34 Cost.), la disposizione censurata va interpretata nel senso (consentito dal suo portato semantico) di attribuire, alle università che lo ritengano opportuno, la possibilità di affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, nonché (in considerazione delle peculiarietà e delle specificità di determinati settori scientifico-disciplinari) di attivare esclusivamente in lingua straniera singoli insegnamenti, fermo restando che a tale ulteriore facoltà gli atenei, nell'ambito della propria autonomia, debbono far ricorso secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa rispettosa del primato della lingua italiana, del principio d'eguaglianza, del diritto all'istruzione e della libertà d'insegnamento.
Le legittime finalità dell'internazionalizzazione degli atenei non possono ridurre la lingua italiana, all'interno dell'università italiana, a una posizione marginale e subordinata, obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare.
L'autonomia universitaria riconosciuta dall'art. 33 Cost. deve pur sempre svilupparsi "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" e, prima ancora, dai diversi principi costituzionali che nell'ambito dell'istruzione vengono in rilievo.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2010
n. 240
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte