Interpretazione della norma censurata - Interpretazione convenzionalmente orientata della norma interna - Motivata esclusione da parte del rimettente - Necessaria rimessione della questione di costituzionalità in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Sussistenza della rilevanza - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui esclude che la deroga all'intangibilità del giudicato, da esso prevista, si applichi alle sentenze irrevocabili di condanna a sanzioni ammnistrative qualificabili come sostanzialmente "penali" ai sensi degli artt. 6 e 7 della CEDU. Correttamente il rimettente si è astenuto dal praticare una interpretazione convenzionalmente orientata che lo avrebbe indotto a estendere la portata applicativa della disposizione interna senza coinvolgere previamente la Corte costituzionale, avendo ragionatamente ritenuto che la tesi della applicabilità del citato art. 30, quarto comma, alle sanzioni amministrative (prospettata in un'ordinanza di rimessione dalla Cassazione in via meramente ipotetica, non confermata da pronunce successive e contraddetta da un pur risalente "precedente" di segno contrario) non possieda i caratteri di stabilità e di consolidamento atti a qualificarla come "diritto vivente", e che sia il chiaro tenore letterale della disposizione censurata, sia l'intenzione del legislatore ostino a una interpretazione convenzionalmente orientata. (Precedente citato: sentenza n. 106 del 2016).
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", egli deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost. (Precedente citato: sentenza n. 349 del 2007).