Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetti retroattivi - Estensione oltre il limite dei rapporti esauriti nel solo ambito penale - Deroga al principio di intangibilità del giudicato a tal fine prevista - Portata applicativa e limiti.
Il principio della retroattività degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale, di cui all'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 - che è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti alla Corte costituzionale - si estende oltre il limite dei rapporti esauriti nel solo ambito penale, in considerazione della gravità con cui le sanzioni penali incidono sulla libertà o su altri interessi fondamentali della persona. (Precedente citato: sentenza n. 10 del 2015).
Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non è implausibile l'interpretazione data dalla Cassazione all'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, secondo la quale la deroga, ivi prevista, al principio di intangibilità del giudicato penale di condanna è applicabile in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale tanto delle norme incriminatrici (che determinano una vera a e propria abolitio criminis), quanto delle norme che incidono sul quantum del trattamento sanzionatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2016 e n. 210 del 2013; sentenza n. 210 del 2013, sulla flessibilità richiesta, in alcune ipotesi, al principio di intangibilità del giudicato; sentenza n. 102 del 2016, che lasciava impregiudicata la questione relativa alla applicabilità del citato quarto comma alle sanzioni amministrative considerate come sostanzialmente "penali" ai sensi della CEDU.).