Sentenza 43/2017 (ECLI:IT:COST:2017:43)
Massima numero 39635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  10/01/2017;  Decisione del  10/01/2017
Deposito del 24/02/2017; Pubblicazione in G. U. 01/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39632  39633  39634  39636


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetti retroattivi - Deroga all'intangibilità del giudicato penale di condanna - Inapplicabilità ai casi di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di sanzioni amministrative qualificabili come "penali" ai sensi della CEDU - Denunciata violazione del principio convenzionale di legalità penale e conseguente inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Insussistenza - Non ascrivibilità della deroga prevista dalla norma censurata alle garanzie convenzionali - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, censurato dal Tribunale di Como - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con gli artt. 6 e 7 della CEDU - nella parte in cui esclude che la deroga all'intangibilità del giudicato, da esso prevista in caso di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di norme penali (incriminatrici o sanzionatorie), si applichi alle sentenze irrevocabili di condanna con le quali sono state inflitte sanzioni amministrative qualificabili come "penali" ai (soli) fini dell'ordinamento convenzionale. Alle sanzioni sostanzialmente "penali" secondo i c.d. criteri Engel elaborati dalla Corte EDU - quali, ad avviso del rimettente, devono ritenersi le sanzioni amministrative previste dall'art. 18-bis, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 153 del 2014 - si applicano tutte e soltanto le garanzie stabilite per la materia penale dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo. Nessuna affermazione di quest'ultima avvalora, allo stato, esplicitamente o implicitamente, una interpretazione dell'art. 7 della CEDU tale da esigere che gli Stati aderenti sacrifichino il principio dell'intangibilità del giudicato nel caso di sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime (o altrimenti invalide ex tunc). Il concetto di base legale convenzionale della sanzione comminata - che ad avviso del rimettente verrebbe meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma sanzionatrice - è stato perlopiù riferito dalla giurisprudenza convenzionale ai requisiti di accessibilità e prevedibilità che devono connotare il diritto penale e al profilo della successione delle leggi nel tempo, senza intaccare il valore del giudicato, l'eventuale cedevolezza del quale rispetto alla lex mitior è consentita (secondo quanto affermato nei casi più recenti) in quanto prevista dall'ordinamento interno, e non in quanto imposta dall'art. 7 della Convenzione. Lungi dal rientrare fra le garanzie imposte agli Stati aderenti dalle pertinenti disposizioni delle CEDU, come elaborate dalla Corte di Strasburgo, la peculiare tutela prevista dalla norma censurata costituisce, dunque, una tutela ulteriore predisposta dal diritto nazionale, la definizione del cui ambito applicativo rimane nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7