Sentenza 43/2017 (ECLI:IT:COST:2017:43)
Massima numero 39636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  10/01/2017;  Decisione del  10/01/2017
Deposito del 24/02/2017; Pubblicazione in G. U. 01/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39632  39633  39634  39635


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetti retroattivi - Deroga all'intangibilità del giudicato penale di condanna - Inapplicabilità ai casi di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di sanzioni amministrative qualificabili come "penali" ai sensi della CEDU - Denunciata diversità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche e violazione delle garanzie del diritto penale - Insussistenza - Non comparabilità delle sanzioni amministrative con quelle penali secondo l'ordinamento nazionale - Discrezionalità del legislatore nel definire l'ambito di applicazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dalla CEDU - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, censurato dal Tribunale di Como - in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non prevede che la deroga all'intangibilità del giudicato da esso stabilita si applichi alle sentenze irrevocabili con le quali è stata inflitta una sanzione amministrativa qualificabile come sostanzialmente "penale" ai sensi della CEDU. Contrariamente all'erroneo presupposto del richiesto intervento additivo, la peculiare tutela prevista dalla disposizione censurata e la sua applicazione alle sole ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di norme penali, e non anche di norme amministrative, si pongono in un contesto di coesistenza, e non di assimilazione, tra le garanzie interne e quelle convenzionali, nel quale il legislatore nazionale può apprestare garanzie ulteriori rispetto a quelle convenzionali e riservarle alle sole sanzioni penali secondo l'ordinamento interno, senza con ciò violare l'art. 3 Cost., diversi essendo i principi che regolano le sanzioni amministrative (per le quali il giudice preposto è investito della sola cognizione del titolo esecutivo) e le sanzioni penali (nella cui fase esecutiva, non ancora esaurita al momento della dichiarazione di incostituzionalità, compete al giudice di ricondurre la pena inflitta a legittimità). L'incomparabilità delle situazioni a confronto evidenzia altresì l'insussistenza della violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., che solo nel suo contenuto essenziale è riferibile anche a misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, e dunque non impedisce al legislatore di riservare alcune garanzie, come quella in esame, al nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio, rappresentato dal diritto penale, qualificato come tale dall'ordinamento interno e rispetto al quale l'illecito amministrativo conserva autonomia. (Precedenti citati: sentenza n. 49 del 2015, sull'autonomia dell'illecito amministrativo rispetto al diritto penale; sentenza n. 193 del 2016, secondo cui la mancata estensione di taluni principi operanti nel diritto penale agli illeciti amministrativi costituisce espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il loro trattamento sanzionatorio).

Nei casi in cui la giurisprudenza costituzionale ha riferito il parametro di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. anche a misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, lo ha fatto limitatamente al contenuto essenziale del richiamato precetto costituzionale, in virtù del quale una misura è applicabile soltanto se la legge che la prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato, e in riferimento a misure amministrative incidenti su libertà fondamentali che coinvolgono anche i diritti politici del cittadino. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010).

La qualificazione degli illeciti e la conseguente sfera delle garanzie, circoscritta ad alcuni settori dell'ordinamento ed esclusa per altri, risponde a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati e sindacabili dalla Corte costituzionale solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. (Precedente citato: sentenza n. 193 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte