Sentenza 47/2017 (ECLI:IT:COST:2017:47)
Massima numero 39441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 02/03/2017; Pubblicazione in G. U. 08/03/2017
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Tassa automobilistica regionale - Permanenza dell'obbligo di pagamento nell'ipotesi di "fermo fiscale" del veicolo - Denunciato contrasto con l'esenzione prevista dalla normativa statale in caso di fermo amministrativo o di fermo giudiziario - Conseguente asserita violazione della competenza dello Stato in materia di tributi erariali - Insussistenza - Diversità della norma censurata rispetto a quella (della Regione Marche) dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 288 del 2012 - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Tassa automobilistica regionale - Permanenza dell'obbligo di pagamento nell'ipotesi di "fermo fiscale" del veicolo - Denunciato contrasto con l'esenzione prevista dalla normativa statale in caso di fermo amministrativo o di fermo giudiziario - Conseguente asserita violazione della competenza dello Stato in materia di tributi erariali - Insussistenza - Diversità della norma censurata rispetto a quella (della Regione Marche) dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 288 del 2012 - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost., ed in relazione all'art. 5, comma trentasettesimo, del d.l. n. 953 del 1982 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983) - dell'art. 8-quater, comma 4, della legge reg. Toscana n. 49 del 2003, aggiunto dall'art. 33 della legge regionale n. 35 del 2012, secondo cui l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale non è interrotto o sospeso dal c.d. fermo fiscale del veicolo, disposto ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 nell'ambito della procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica. Contrariamente alla inesatta premessa del rimettente e a differenza dalla norma della Regione Marche dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 288 del 2012, la disposizione censurata non esclude l'esenzione dal tributo prevista, in via di eccezione, dal citato art. 5, comma trentasettesimo, nelle ipotesi di indisponibilità del veicolo conseguente a provvedimento della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria. Il "fermo amministrativo" - cui detta esenzione è correlata - è propriamente quello disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale, ai sensi e agli effetti dell'art. 214 cod. strada, come misura accessoria per gravi violazioni di norme dello stesso codice, mentre il diverso "fermo fiscale" - al quale, in quanto introdotto nel d.P.R. n. 602 del 1973 dal d.l. n. 669 del 1996, l'anteriore norma di esenzione non poteva riferirsi - è misura cautelativa provvisoria (con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale) adottabile dall'agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici per indurre il debitore all'adempimento, e comunque non comporta la materiale sottrazione del veicolo alla disponibilità del proprietario, non gli impedisce di alienarlo a terzi (ovviamente, con traslazione del vincolo), e, in caso di elusione del divieto di circolazione, non dà luogo al sequestro del veicolo. Pertanto, il mantenimento da parte del legislatore regionale dell'obbligo tributario nel periodo di fermo fiscale non contrasta con il d.l. n. 953 del 1982, rientrando bensì nella regola, innovativamente introdotta dallo stesso d.l., che vuole il tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo. (Precedente citato: sentenza n. 288 del 2012, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 10 della legge reg. Marche n. 28 del 2011).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost., ed in relazione all'art. 5, comma trentasettesimo, del d.l. n. 953 del 1982 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983) - dell'art. 8-quater, comma 4, della legge reg. Toscana n. 49 del 2003, aggiunto dall'art. 33 della legge regionale n. 35 del 2012, secondo cui l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale non è interrotto o sospeso dal c.d. fermo fiscale del veicolo, disposto ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 nell'ambito della procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica. Contrariamente alla inesatta premessa del rimettente e a differenza dalla norma della Regione Marche dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 288 del 2012, la disposizione censurata non esclude l'esenzione dal tributo prevista, in via di eccezione, dal citato art. 5, comma trentasettesimo, nelle ipotesi di indisponibilità del veicolo conseguente a provvedimento della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria. Il "fermo amministrativo" - cui detta esenzione è correlata - è propriamente quello disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale, ai sensi e agli effetti dell'art. 214 cod. strada, come misura accessoria per gravi violazioni di norme dello stesso codice, mentre il diverso "fermo fiscale" - al quale, in quanto introdotto nel d.P.R. n. 602 del 1973 dal d.l. n. 669 del 1996, l'anteriore norma di esenzione non poteva riferirsi - è misura cautelativa provvisoria (con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale) adottabile dall'agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici per indurre il debitore all'adempimento, e comunque non comporta la materiale sottrazione del veicolo alla disponibilità del proprietario, non gli impedisce di alienarlo a terzi (ovviamente, con traslazione del vincolo), e, in caso di elusione del divieto di circolazione, non dà luogo al sequestro del veicolo. Pertanto, il mantenimento da parte del legislatore regionale dell'obbligo tributario nel periodo di fermo fiscale non contrasta con il d.l. n. 953 del 1982, rientrando bensì nella regola, innovativamente introdotta dallo stesso d.l., che vuole il tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo. (Precedente citato: sentenza n. 288 del 2012, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 10 della legge reg. Marche n. 28 del 2011).
Con riferimento alla tassa automobilistica, che si qualifica come tributo proprio derivato, la Regione non può escludere esenzioni già previste dalla legge statale. (Precedente citato: sentenza n. 288 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/09/2003
n. 49
art. 8
co. 4
legge della Regione Toscana
14/07/2012
n. 35
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 30/12/1982
n. 953
art. 5
co. 37
legge 28/02/1983
n. 53
art.