Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tassa automobilistica regionale - Permanenza dell'obbligo di pagamento nell'ipotesi di "fermo fiscale" del veicolo - Denunciato deteriore trattamento per i proprietari di vetture residenti in Emilia-Romagna rispetto a quelli residenti nelle marche (ritenuti esenti dal medesimo obbligo) - Non corretta ricognizione degli effetti della sentenza n. 288 del 2012 (dichiarativa dell'incostituzionalità di norma della Regione Marche diversa da quella censurata) - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, prevedendo l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso di fermo del veicolo disposto ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 (c.d. fermo fiscale), determinerebbe un evidente trattamento di sfavore per i proprietari di vetture residenti nella Regione Emilia-Romagna rispetto a quelli residenti nella Regione Marche. Diversamente da quanto presupposto dal rimettente - secondo cui questi ultimi sarebbero esenti dal predetto obbligo tributario a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Marche n. 28 del 2011 - la caducazione di tale articolo, ad opera della sentenza n. 288 del 2012, ha comportato solo il ripristino nella Regione Marche dell'esenzione dal tributo automobilistico in caso di fermo del veicolo disposto dall'autorità amministrativa o giudiziaria, quale operante su tutto il territorio nazionale e, quindi, anche nella Regione Emilia-Romagna. (Precedente specifico citato: sentenza n. 288 del 2012).