Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Beneficiari - Criteri e requisiti - Scelte del legislatore soggette allo scrutinio di ragionevolezza, al fine di verificare la coerenza dei filtri selettivi con la ratio della norma censurata. (Classif. 022001).
Le scelte del legislatore concernenti i criteri selettivi per il riconoscimento di benefici pubblici devono essere sempre operate in ossequio al principio di ragionevolezza, evitando soluzioni normative che ne limitino, in maniera irragionevole, l’ambito soggettivo di applicazione (come avviene per permessi o congedi straordinari per l’assistenza di familiari). (Precedenti: S. 232/18 - mass. 41051; S. 213/2016 - mass. 39067; S. 166/18 - mass. 40102; S. 107/18 - mass. 40774; S. 168/2014 – mass. 38013; S. 172/13; S. 2/13; S. 40/11 - mass. 35326; S. 432/05 - mass. 29982).
Nel sindacare tali scelte, lo scrutinio di costituzionalità – che mira a verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l’ammissibilità al beneficio pubblico e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento – deve svolgersi secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell’art. 3, primo comma, Cost., che muove dall’identificazione della ratio della norma e verifica, poi, la coerenza del filtro selettivo introdotto con la stessa. (Precedenti: S. 42/24 - mass. 46040; S. 44/20 - mass. 43051; S. 133/2013 - mass. 37132).