Ordinanza 48/2017 (ECLI:IT:COST:2017:48)
Massima numero 39502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  07/02/2017;  Decisione del  07/02/2017
Deposito del 02/03/2017; Pubblicazione in G. U. 08/03/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Gioco e scommesse - Norme relative all'attribuzione di concessioni per l'esercizio dell'attività, alle sedi e modalità di raccolta del gioco e all'esercizio abusivo penalmente sanzionato - Denunciato contrasto con le norme dell'Unione europea sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nonché violazione dei principi di eguaglianza, di legalità in materia penale e di libertà di iniziativa economica privata - Rimessione alla Corte costituzionale di norme interne ritenute in contrasto con quelle dell'UE provviste di efficacia diretta - Incongruente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente inammissibile - per incongruente motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge n. 401 del 1989, «in combinato disposto» con gli artt. 88 del r.d. n. 773 del 1931, 10, comma 9-octies, del d.l. n. 16 del 2012 (come convertito dalla legge n. 44 del 2012) e 2, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 40 del 2010 (come convertito dalla legge n. 73 del 2010), censurato dal Tribunale ordinario di Bari, in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 Cost. nonché agli artt. 49 e 56 del TFUE, nella parte in cui: a) consente di indire una gara per l'attribuzione di concessioni per l'esercizio dell'attività di giochi e scommesse di durata inferiore a quelle rilasciate in precedenza, senza che queste ultime vengano revocate; b) prevede che il gioco con vincita in denaro possa essere raccolto dai soggetti titolari di concessione solo nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione, precludendone la partecipazione in forma telematica; c) sanziona penalmente i soggetti che raccolgono scommesse in assenza della prescritta autorizzazione di polizia, ove la concessione sia stata loro negata in violazione del diritto comunitario. La convinzione espressa dal rimettente sull'esistenza di contrasto delle disposizioni censurate con norme dell'Unione europea provviste di efficacia diretta (quali pacificamente sono gli artt. 49 e 56 TFUE, in tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi), rende incongruente la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, la quale finisce coll'interessare una normativa che - secondo la ricostruzione dello stesso giudice a quo - non deve trovare applicazione nel giudizio principale. Né è sostenibile che l'incidente di legittimità costituzionale - in quanto idoneo a espungere formalmente dal corpus delle leggi la norma interna incompatibile con quelle dell'UE provviste di efficacia diretta ed evitare che sia applicata da parte di giudici (o magistrati del pubblico ministero) che disconoscano l'esistenza del contrasto - debba ritenersi pregiudiziale rispetto alla verifica di compatibilità comunitaria, poiché l'esigenza di dirimere discordanze interpretative non può valere a sovvertire le regole del giudizio incidentale di legittimità costituzionale - fondato sulla necessaria pregiudizialità rispetto ad esso della verifica della compatibilità con il diritto dell'UE - rendendo rilevante una questione che (proprio nella prospettiva del rimettente) non lo è. (Precedenti citati: sentenza n. 284 del 2007, che, in relazione a questione analoga, ha ritenuto gli artt. 49 e 56 TFUE norme ad effetto diretto; ordinanze n. 241 del 2010 e n. 100 del 2009, sulla inammissibilità, per difettosa motivazione sulla rilevanza, di questioni aventi ad oggetto norme di cui il rimettente non deve fare applicazione in ragione del contrasto, da lui stesso prospettato, con norme comunitarie direttamente applicabili).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale fondata sull'art. 11 Cost., il giudice nazionale deve dare piena e immediata attuazione alle norme dell'Unione europea provviste di efficacia diretta e non applicare, in tutto o anche solo in parte, le norme interne ritenute con esse inconciliabili, previo - ove occorra - rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, per dirimere possibili dubbi riguardo all'esistenza di tale contrasto. La non applicazione delle norme interne ritenute in contrasto con le norme dell'UE deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite - sindacabile unicamente dalla Corte costituzionale - del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. (Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2014, n. 80 del 2011, n. 125 del 2009 e n. 170 del 1984, ordinanza n. 207 del 2013, sulla non applicazione da parte dei giudici della norma interna incompatibile con norme comunitarie provviste di efficacia diretta; sentenze n. 238 del 2014, n. 284 del 2007 e n. 168 del 1991, sui c.d. "controlimiti" all'ingresso delle norme dell'UE).

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la questione di compatibilità comunitaria (oggi con il diritto dell'UE) costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata nel giudizio principale e, pertanto, la rilevanza della questione di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenza n. 75 del 2012, ordinanze n. 298 del 2011, n. 241 del 2010 e n. 100 del 2009; sentenza n. 284 del 2007, ordinanze n. 454 del 2006 e n. 85 del 2002, in relazione a questioni concernenti l'art. 4 della legge n. 401 del 1989).



Atti oggetto del giudizio

legge  13/12/1989  n. 401  art. 4  co. 1

legge  13/12/1989  n. 401  art. 4  co. 4

regio decreto  18/06/1931  n. 773  art. 88  co. 

decreto-legge  02/03/2012  n. 16  art. 10  co. 9

legge  26/04/2012  n. 44  art.   co. 

decreto-legge  25/03/2010  n. 40  art. 2  co. 2

decreto-legge  25/03/2010  n. 40  art. 2  co. 2

legge  22/05/2010  n. 73  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 49  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 56