Ordinanza 49/2017 (ECLI:IT:COST:2017:49)
Massima numero 39279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/02/2017;  Decisione del  08/02/2017
Deposito del 02/03/2017; Pubblicazione in G. U. 08/03/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione della spesa corrente delle Province e delle Città metropolitane per gli anni 2015-2017 - Determinazione con decreto ministeriale dei singoli ammontari da versare al bilancio dello Stato e disciplina del recupero delle somme non versate - Ricorso della Regione Siciliana - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014, promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. o), 15 e 36 dello statuto della Regione siciliana, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e all'art. 119, primo e quarto comma, Cost.

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 264 del 2016, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 36

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23