Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Demolizione di edifici a fini di riqualificazione edilizia o urbanistica - Riconoscimento di un "credito edilizio" ai proprietari - Previsione anche per i fabbricati realizzati in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi e paesaggistici, "previa loro regolarizzazione" - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza dei limiti della potestà legislativa regionale in materia di condono edilizio e violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio (in particolare, del requisito della c.d. "doppia conformità") posti dal T.U. dell'edilizia - Insussistenza del contrasto ipotizzato - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge reg. Liguria n. 11 del 2015, che inserisce l'art. 29-ter nella legge regionale urbanistica n. 36 del 1997, impugnato dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per inosservanza dei limiti della potestà legislativa regionale in materia di condono edilizio e violazione dei principi fondamentali in materia di "governo del territorio" di cui agli artt. 36 e 37 del TUE. La disposizione regionale - nel prevedere (ultimo periodo del comma 3 dell'art. 29-ter) il riconoscimento di un "credito edilizio" a fronte della demolizione, per fini di riqualificazione urbanistica o edilizia, di fabbricati realizzati in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi e paesaggistici, "previa loro regolarizzazione" - ha inteso subordinare il riconoscimento del credito edilizio, nel caso in cui ciò sia necessario, all'accertamento di conformità dettato dall'art. 36 del TUE, in coerenza con la disciplina statale e con i relativi principi fondamentali, e dunque non comporta alcun condono edilizio né deroga al requisito della c.d. "doppia conformità" dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia a quello di presentazione della domanda.
A differenza del condono edilizio - che ha quale effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia - l'accertamento previsto dall'art. 36 del TUE fa riferimento alla possibilità di sanare opere che, sebbene sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, sono state realizzate in assenza del titolo abilitativo, ovvero con varianti essenziali.