Sentenza 50/2017 (ECLI:IT:COST:2017:50)
Massima numero 39738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/02/2017;  Decisione del  07/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39734  39735  39736  39737  39739  39740


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Piano urbanistico comunale (PUC) - "Margini di flessibilità" delle relative previsioni ed esclusione della procedura di variante per le modifiche rientranti in essi - Ricorso del Governo - Denunciata sottrazione alle ordinarie procedure di varianti di un indeterminato numero di fattispecie che interessano anche la disciplina paesaggistica e geologica - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Insussistenza del vizio ipotizzato - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 1, 50, comma 1, 51, comma 1, 68, comma 7, e 80, comma 1, lett. b), della legge reg. Liguria n. 11 del 2015 (i primi quattro sostitutivi, rispettivamente, degli artt. 27, 43, comma 1, 44 e 60, comma 5, lett. b, della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997), impugnati dal Governo - in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s, e terzo, Cost. - in quanto, consentendo allo strumento urbanistico comunale di dettare prescrizioni dotate di "margini di flessibilità", sottrarrebbero un indeterminato numero di fattispecie alle ordinarie procedure di variante. Dalla legislazione urbanistica statale non si desume alcun principio fondamentale della materia "governo del territorio" che imponga allo strumento pianificatorio di dettare sin da subito e con carattere stringente le coordinate e gli indici della trasformazione territoriale. L'ordinamento urbanistico ligure - prevedendo che il PUC (piano urbanistico comunale) detti le condizioni minime di trasformabilità e rinvii al PUO (progetto urbanistico operativo) la puntualizzazione delle costruzioni e delle attività concretamente insediabili - articola il piano comunale in due stadi per consentire di modulare progressivamente la prescrittività delle scelte urbanistiche senza che sia necessario ricorrere di volta in volta a procedure di variante; a tal fine determinati criteri e vincoli fissati dal piano di primo livello (densità abitativa, popolazione insediabile, limiti d'altezza delle costruzioni, standard urbanistici ed altro) sono fisiologicamente dotati di un certo margine di flessibilità, principalmente negli ambiti (di trasformazione o di riqualificazione) in cui non è possibile prevedere quale sarà la specifica tipologia della domanda d'insediamento, ovvero quando occorrono interventi molto complessi che richiedono il coinvolgimento delle disponibilità finanziarie private. Le disposizioni censurate peraltro non autorizzano una generica flessibilità delle previsioni del PUC, ma soltanto "indicazioni alternative" di elementi determinati, che devono mantenersi inoltre entro limiti ragionevoli; né i margini di flessibilità possono comunque incidere "sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici" (art. 43, comma 1, della legge regionale urbanistica, come novellato).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  02/04/2015  n. 11  art. 31  co. 1

legge della Regione Liguria  04/09/1997  n. 36  art. 27  co. 

legge della Regione Liguria  02/04/2015  n. 11  art. 50  co. 1

legge della Regione Liguria  04/09/1997  n. 36  art. 43  co. 1

legge della Regione Liguria  02/04/2015  n. 11  art. 51  co. 1

legge della Regione Liguria  04/09/1997  n. 36  art. 44  co. 

legge della Regione Liguria  02/04/2015  n. 11  art. 68  co. 7

legge della Regione Liguria  04/09/1997  n. 36  art. 60  co. 5

legge della Regione Liguria  02/04/2015  n. 11  art. 80  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte