Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Piano urbanistico comunale (PUC) - "Margini di flessibilità" delle relative previsioni ed esclusione della procedura di variante per le modifiche rientranti in essi - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di una forma surrettizia di condono edilizio, della facoltà per i Comuni di assentire direttamente, in sede di rilascio dei titoli edilizi, varianti non essenziali al progetto, e della possibilità per i Comuni di modificare unilateralmente la disciplina paesistica contenuta nel PUC - Prospettato contrasto con la normativa statale di riferimento - Carenza di argomenti a sostegno delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per carenza di argomenti a sostegno delle censure proposte - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 1, 50, comma 1, 51, comma 1, 68, comma 7, e 80, comma 1, lett. b), della legge reg. Liguria n. 11 del 2015 (i primi quattro sostitutivi, rispettivamente, degli artt. 27, 43, comma 1, 44 e 60, comma 5, lett. b, della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997), impugnati dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost. Nel denunciare l'introduzione di una surrettizia forma di condono edilizio, il ricorrente non chiarisce le ragioni per cui gli interventi realizzati in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia del PUC potrebbero essere "successivamente legittimati sotto il profilo urbanistico ed edilizio", né prende in considerazione le norme sulle modalità di sviluppo operativo del PUC, le quali non legittimano in alcun modo la sanatoria di interventi edilizi abusivi. Allo stesso modo, nel censurare la facoltà per i Comuni di assentire direttamente, in sede di rilascio dei titoli edilizi, varianti non essenziali al progetto rientranti nei margini di flessibilità del PUC, il ricorso non spiega le ragioni dell'asserito contrasto tra l'art. 60, comma 5, della legge regionale urbanistica (come novellato) e l'art. 22, comma 2-bis, del TUE, evocato a parametro interposto, il quale ha invece contenuti non sovrapponibili alla norma regionale, poiché opera una semplificazione non già "a monte", bensì "a valle" del titolo edilizio, consentendo la diretta esecuzione di varianti in corso d'opera, con l'unico onere della previa SCIA (segnalazione certificata d'inizio attività). Quanto, infine, all'asserita possibilità per il Comune di modificare la disciplina paesaggistica contenuta nel PUC senza partecipazione degli organi ministeriali, il contrasto con la norma interposta di cui all'art. 145 cod. beni culturali e paesaggio è semplicemente affermato, senza il sostegno di argomenti idonei a giustificare la pretesa lesione delle prerogative statali, e muove comunque da un erroneo presupposto, dal momento che la struttura "flessibile" del PUC non consente al Comune di modificare unilateralmente o rendere "flessibili" i vincoli "eteronomi e sovraordinati" discendenti dalla disciplina paesistica, e che l'obbligo di conformazione dello strumento urbanistico alle prescrizioni del piano paesaggistico è ribadito dall'art. 13 della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997, nella formulazione vigente al momento della proposizione del ricorso.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la mera indicazione delle norme da raffrontare, senza che siano forniti argomenti a sostegno del lamentato contrasto, non consente di valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra. (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011; ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009).