Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Limiti di conformità dei progetti urbanistici operativi (PUO) rispetto al piano urbanistico comunale (PUC) - Deroghe alle distanze tra costruzioni previste nel PUC - Possibilità anche nei confronti di edifici ubicati all'esterno del perimetro del PUO - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Ascrivibilità della norma regionale alla competenza concorrente in materia di governo del territorio - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 6, della legge reg. Liguria n. 11 del 2015 (che ha aggiunto la lett. d-bis al comma l dell'art. 53 della legge urbanistica regionale n. 36 del 1997), impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - in quanto, nel disciplinare i "limiti di conformità" del piano operativo rispetto a quello strategico, consente al PUO di derogare alle distanze tra fabbricati previste nel PUC. La norma impugnata rispetta le condizioni stabilite dall'art. 2-bis del TUE, giacché la possibilità di derogare alle distanze minime è accordata con la necessaria garanzia dell'intermediazione dello strumento urbanistico e al fine di conformare in modo omogeneo l'assetto di una specifica zona del territorio (circoscritta agli edifici ricompresi nel PUO), e non con riferimento a tipi di interventi edilizi singolarmente considerati. L'applicabilità della riduzione delle distanze "anche nei confronti di edifici ubicati all'esterno del perimetro del PUO" è giustificata dalla ripartizione del territorio comunale in più ambiti e distretti e dalla conseguente necessità di disciplinare anche la distanza tra un edificio ricompreso nel perimetro di uno strumento operativo e un edificio "frontista" rispetto al primo, ma esterno a quel perimetro e ricadente in altro ambito o distretto.
Secondo la giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze in tema di distanze legali, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio e rigorosamente circoscritta a tale scopo, che ne detta anche le modalità di esercizio. Il punto di equilibrio nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di "ordinamento civile" e concorrente in materia di "governo del territorio" - è stato rinvenuto nell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile, ed è ribadito dall'introduzione dell'art. 2-bis del TUE, che ha inserito nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le regioni e le province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che esse siano "inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio". (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 134 del 2014, n. 6 del 2013, n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011).