Sentenza 51/2017 (ECLI:IT:COST:2017:51)
Massima numero 39625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  21/02/2017;  Decisione del  21/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39624  39626


Titolo
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici - Sanzioni in caso di presentazione di documenti non veritieri o di false dichiarazioni allo scopo di beneficiarne - Interdizione decennale dagli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Misura eccentrica rispetto a quelle (penali o amministrative pecuniarie) consentite dalla legge di delegazione - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale.

Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, lett. c), della legge delega n. n. 96 del 2010 - gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2011, che prevedono (rispettivamente, a regime e in via transitoria) l'interdizione decennale dagli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa prevista, nei confronti dei soggetti che abbiano fornito documenti non veritieri o reso false dichiarazioni al gestore dei servizi energetici (GSE) allo scopo di beneficiare delle tariffe incentivanti per gli impianti di energia fotovoltaica. A prescindere dal problema qualificatorio della sua natura giuridica, la misura interdittiva introdotta dal legislatore delegato e censurata dal Consiglio di Stato è eccentrica rispetto al perimetro dell'intervento disegnato dalla legge delega n. 96 del 2010, i cui "principi e criteri direttivi generali" contemplano, in tema di infrazioni, unicamente l'esercizio del potere di irrogare sanzioni penali o amministrative, limitando queste ultime solo a quelle di tipo pecuniario (art. 2, lett. c, della legge delega). Per di più, tale misura - incidendo sulla libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale (in un settore di attività particolarmente legato al sostegno di incentivi), nei confronti di un'ampia platea di soggetti e per un periodo di tempo particolarmente rilevante, in termini di rigido automatismo e di non graduabilità in rapporto al pur variabile contenuto lesivo delle violazioni commesse - contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa, conformata la risposta alle infrazioni commesse dagli operatori del settore.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art. 23  co. 3

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art. 43  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  04/06/2010  n. 96  art. 2    co. 1  lett. c)