Sentenza 52/2017 (ECLI:IT:COST:2017:52)
Massima numero 39352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
21/02/2017; Decisione del
21/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Incarico di vice Comandante regionale dei vigili del fuoco - Assoggettamento al regime degli incarichi fiduciari (revocabili ad nutum e correlati alla durata in carica del Presidente della Giunta regionale) - Conseguente possibilità di cessazione senza valutazione dell'attività svolta e senza applicazione di garanzie procedimentali - Identità di effetti lesivi rispetto ad analoga previsione dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Incarico di vice Comandante regionale dei vigili del fuoco - Assoggettamento al regime degli incarichi fiduciari (revocabili ad nutum e correlati alla durata in carica del Presidente della Giunta regionale) - Conseguente possibilità di cessazione senza valutazione dell'attività svolta e senza applicazione di garanzie procedimentali - Identità di effetti lesivi rispetto ad analoga previsione dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010, nella parte in cui prevede che si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge all'incarico di Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco. All'evidenza, tale parte di disposizione fa corpo con la porzione di norma (riferita al Comandante regionale dei vigili del fuoco) già ritenuta incostituzionale, producendo gli accertati effetti lesivi anche nei confronti dell'incarico di Vice Comandante regionale, subordinato a quello di Comandante regionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010, nella parte in cui prevede che si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge all'incarico di Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco. All'evidenza, tale parte di disposizione fa corpo con la porzione di norma (riferita al Comandante regionale dei vigili del fuoco) già ritenuta incostituzionale, producendo gli accertati effetti lesivi anche nei confronti dell'incarico di Vice Comandante regionale, subordinato a quello di Comandante regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
23/07/2010
n. 22
art. 11
co. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
13/02/2012
n. 3
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1957
n. 87
art. 27