Rilevanza della questione incidentale - Verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione nel giudizio a quo - Motivazione non implausibile del rimettente - Sufficienza ai fini del controllo della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), della legge n. 92 del 2012, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per implausibilità della motivazione sulla rilevanza - formulata in quanto il giudice a quo avrebbe omesso di rilevare d'ufficio la tardività dell'azione in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria, sottoposta a decadenza annuale dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970. Il rimettente non ha ravvisato preclusioni all'esame nel merito della domanda sulla scorta delle allegazioni e degli elementi di prova acquisiti nel necessario contraddittorio fra le parti (art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), presidio del giusto processo (art. 111 Cost.); non può quindi ritenersi manifestamente implausibile la valutazione da lui espressa in punto di rilevanza.
Con riguardo ai presupposti processuali, che condizionano la valida instaurazione del giudizio a quo, la verifica della Corte costituzionale è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione incidentale sollevata, e si arresta se il rimettente ha offerto una motivazione non implausibile in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione, non potendo la Corte costituzionale sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice a quo, eventualmente anche in via implicita, con il supporto di argomenti non arbitrari. (Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2016, n. 120 del 2015 e n. 241 del 2008).
Solo la manifesta implausibilità della motivazione del rimettente, che ricorre quando nessun dubbio possa nutrirsi sul punto, potrebbe riflettersi sulla rilevanza della questione incidentale. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2015).