Sentenza 53/2017 (ECLI:IT:COST:2017:53)
Massima numero 39727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39726  39728  39729  39730


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Possibilità di accogliere la pretesa oggetto del giudizio a quo in base a norma diversa da quella censurata - Esclusione da parte del rimettente con motivazione non implausibile - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), della legge n. 92 del 2012, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per lacunosa motivazione sulla rilevanza - formulata in quanto il rimettente non avrebbe esaminato la possibilità per la lavoratrice ricorrente di accedere alle prestazioni ordinarie di disoccupazione previste per il settore agricolo dall'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. Nel ripercorrere gli antecedenti normativi della vicenda, il giudice a quo ha escluso, con motivazione che non può ritenersi implausibile, la presenza nel caso di specie del requisito di 102 contributi giornalieri nel biennio di riferimento, cui è tuttora ancorata la spettanza dell'indennità di disoccupazione agricola ordinaria.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/06/2012  n. 92  art. 2  co. 3

legge  28/06/2012  n. 92  art. 2  co. 24

legge  28/06/2012  n. 92  art. 2  co. 69

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte