Sentenza 53/2017 (ECLI:IT:COST:2017:53)
Massima numero 39730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/02/2017; Decisione del
22/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Titolo
Lavoro e occupazione - Riforma degli ammortizzatori sociali - Mini-ASpI (assicurazione sociale per l'impiego a requisiti ridotti) - Inapplicabilità ai lavoratori agricoli che, in ragione dei periodi lavorativi effettuati nell'anno 2012, abbiano maturato il titolo all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e della protezione previdenziale - Interpretazione adeguatrice della normativa censurata - Applicabilità ai lavoratori agricoli per l'anno 2012 della disciplina dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Lavoro e occupazione - Riforma degli ammortizzatori sociali - Mini-ASpI (assicurazione sociale per l'impiego a requisiti ridotti) - Inapplicabilità ai lavoratori agricoli che, in ragione dei periodi lavorativi effettuati nell'anno 2012, abbiano maturato il titolo all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e della protezione previdenziale - Interpretazione adeguatrice della normativa censurata - Applicabilità ai lavoratori agricoli per l'anno 2012 della disciplina dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui non prevede che ai lavoratori agricoli che, in ragione dei periodi lavorativi effettuati nell'anno 2012, abbiano già maturato il titolo all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti possa applicarsi la prestazione della mini-ASpI (assicurazione sociale per l'impiego a requisiti ridotti), come stabilito per tutti gli altri lavoratori. In base a un'interpretazione rispettosa dei parametri costituzionali invocati, il censurato art. 2, comma 69, lett. b) - che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni riguardanti l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - non comporta l'eliminazione radicale e retroattiva di una prestazione previdenziale già acquisita, in contrasto con i princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, bensì va inteso nel senso che la disciplina previgente cessa di operare per la disoccupazione riferita al 2013 e si applica, per contro, alla disoccupazione relativa al 2012. La disciplina applicabile ratione temporis deve infatti essere individuata alla stregua della normativa vigente quando si perfezionano gli elementi costitutivi del diritto; nel caso del lavoratore agricolo che abbia maturato il requisito contributivo delle settantotto giornate lavorate nell'anno 2012, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti si è completata nel vigore della legge antecedente e non può essere assoggettata alla disciplina sopravvenuta al tempo della liquidazione, essendo ininfluente, ai fini del sorgere del diritto, che la corresponsione dell'indennità avvenga nell'anno successivo. A tale interpretazione - consonante non solo con la ratio e con gli obiettivi di equità e di gradualità dell'intervento riformatore, ma anche con la preservata specialità della tutela contro la disoccupazione agricola - non ostano elementi testuali incontrovertibili né i lavori preparatori della legge n. 92 del 2012, e neppure l'omessa estensione ai lavoratori agricoli, con riferimento ai periodi lavorati nel 2012, della regola dell'assorbimento delle indennità di disoccupazione nelle prestazioni della mini-ASpI (art. 2, comma 24, della legge n. 92 del 2012), la quale non poteva essere estesa dal legislatore in via transitoria alla previdenza agricola, poiché ad essa non si applica a regime. (Precedenti citati: sentenza n. 45 del 2016, n. 446 del 2002 e n. 211 del 1997, sulla salvaguardia di prestazioni previdenziali già acquisite; sentenza n. 497 del 1988, sulla specificità della tutela contro la disoccupazione agricola, legata alla natura stagionale dell'attività svolta; sentenza n. 288 del 1994, sull'esigenza di predisporre meccanismi finalizzati a garantire la perdurante adeguatezza delle prestazioni corrisposte).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui non prevede che ai lavoratori agricoli che, in ragione dei periodi lavorativi effettuati nell'anno 2012, abbiano già maturato il titolo all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti possa applicarsi la prestazione della mini-ASpI (assicurazione sociale per l'impiego a requisiti ridotti), come stabilito per tutti gli altri lavoratori. In base a un'interpretazione rispettosa dei parametri costituzionali invocati, il censurato art. 2, comma 69, lett. b) - che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni riguardanti l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - non comporta l'eliminazione radicale e retroattiva di una prestazione previdenziale già acquisita, in contrasto con i princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, bensì va inteso nel senso che la disciplina previgente cessa di operare per la disoccupazione riferita al 2013 e si applica, per contro, alla disoccupazione relativa al 2012. La disciplina applicabile ratione temporis deve infatti essere individuata alla stregua della normativa vigente quando si perfezionano gli elementi costitutivi del diritto; nel caso del lavoratore agricolo che abbia maturato il requisito contributivo delle settantotto giornate lavorate nell'anno 2012, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti si è completata nel vigore della legge antecedente e non può essere assoggettata alla disciplina sopravvenuta al tempo della liquidazione, essendo ininfluente, ai fini del sorgere del diritto, che la corresponsione dell'indennità avvenga nell'anno successivo. A tale interpretazione - consonante non solo con la ratio e con gli obiettivi di equità e di gradualità dell'intervento riformatore, ma anche con la preservata specialità della tutela contro la disoccupazione agricola - non ostano elementi testuali incontrovertibili né i lavori preparatori della legge n. 92 del 2012, e neppure l'omessa estensione ai lavoratori agricoli, con riferimento ai periodi lavorati nel 2012, della regola dell'assorbimento delle indennità di disoccupazione nelle prestazioni della mini-ASpI (art. 2, comma 24, della legge n. 92 del 2012), la quale non poteva essere estesa dal legislatore in via transitoria alla previdenza agricola, poiché ad essa non si applica a regime. (Precedenti citati: sentenza n. 45 del 2016, n. 446 del 2002 e n. 211 del 1997, sulla salvaguardia di prestazioni previdenziali già acquisite; sentenza n. 497 del 1988, sulla specificità della tutela contro la disoccupazione agricola, legata alla natura stagionale dell'attività svolta; sentenza n. 288 del 1994, sull'esigenza di predisporre meccanismi finalizzati a garantire la perdurante adeguatezza delle prestazioni corrisposte).
In tema di prestazioni di disoccupazione, la disciplina applicabile ratione temporis deve essere individuata alla stregua della normativa vigente quando si perfezionano gli elementi costitutivi del diritto.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/06/2012
n. 92
art. 2
co. 3
legge
28/06/2012
n. 92
art. 2
co. 24
legge
28/06/2012
n. 92
art. 2
co. 69
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte