Ordinanza 54/2017 (ECLI:IT:COST:2017:54)
Massima numero 39400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  11/01/2017;  Decisione del  11/01/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39399  39401  39402


Titolo
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Disciplina processuale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e della finalità rieducativa della pena - Indeterminatezza delle norme censurate e mancata indicazione delle ragioni di contrasto con i parametri evocati - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per indeterminatezza dell'oggetto e difetto di motivazione delle ragioni di censura - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis "e seguenti" cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Prato in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. Le norme censurate, in quanto indicate con l'espressione "e seguenti", risultano indeterminate; né sono espresse le ragioni della loro denunciata illegittimità costituzionale, dal momento che, pur facendosi riferimento nell'ordinanza di rimessione agli "artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p.", le questioni sono specificate e motivate solo in rapporto all'art. 168-bis cod. pen.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 464  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte