Ordinanza 54/2017 (ECLI:IT:COST:2017:54)
Massima numero 39401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  11/01/2017;  Decisione del  11/01/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39399  39400  39402


Titolo
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Applicabilità a numerosi reati notevolmente diversi tra loro - Denunciata conseguente possibilità che casi diversi ricevano identico trattamento in violazione del principio di uguaglianza - Insussistenza della possibilità censurata - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis cod. pen., censurato dal Tribunale di Prato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, consentendo la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato per numerosi reati diversi tra loro per tipo e trattamento sanzionatorio, non sarebbe idoneo ad impedire che casi diversi ricevano identico trattamento. Contrariamente alla tesi del rimettente, il trattamento dell'imputato nei diversi casi oggetto del procedimento speciale in questione risulta necessariamente diverso, poiché la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento, con l'affidamento al giudice di un giudizio sull'idoneità del programma, da svolgersi in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (richiamati dall'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.), in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva.

La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce un istituto che ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. (Precedente citato: sentenza n. 240 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 168  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte