Ordinanza 54/2017 (ECLI:IT:COST:2017:54)
Massima numero 39402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  11/01/2017;  Decisione del  11/01/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39399  39400  39401


Titolo
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione della durata massima del lavoro di pubblica utilità, dei criteri per determinarla e del soggetto competente alla determinazione - Denunciata violazione del diritto di difesa e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis cod. pen., censurato dal Tribunale di Prato - in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost. - in quanto, nel disciplinare la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, non indica la durata massima del lavoro di pubblica utilità, né i parametri per determinarla e il soggetto competente alla determinazione. Benché non espressamente indicata, la durata massima del lavoro di pubblica utilità risulta fissata indirettamente dall'art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., poiché il lavoro di pubblica utilità non può eccedere la durata (non superiore a due anni o a un anno, rispettivamente a seconda che si proceda per reati per i quali sia prevista una pena detentiva o solo una pena pecuniaria) della sospensione del procedimento, alla cessazione della quale deve terminare. Quanto alla asserita mancanza di parametri per determinare in concreto la durata del lavoro di pubblica utilità, il giudice deve tenere conto dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e delle caratteristiche dell'attività lavorativa. Oltre che priva di fondamento - dal momento che il diritto di difesa non è in alcun modo pregiudicato - la censura riferita all'art. 24 Cost. è anche non pertinente, perché l'eventuale indeterminatezza normativa del trattamento, in cui consiste il programma di messa alla prova, attiene al profilo sostanziale e non a quello processuale dell'istituto in esame. Né sussiste la prospettata violazione della finalità rieducativa della pena, essendo ben determinati, sia la durata massima della sospensione del procedimento, e correlativamente del trattamento di messa alla prova, sia i criteri da seguire per stabilire la durata concreta del trattamento.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 168  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte