Ordinanza 55/2017 (ECLI:IT:COST:2017:55)
Massima numero 39404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  11/01/2017;  Decisione del  11/01/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39405


Titolo
Impiego pubblico - Dipendenti di ANAS spa in servizio al 31 maggio 2012 presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA) - Trasferimento all'Agenzia per le infrastrutture stradali e poi alla Struttura di vigilanza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza il previo superamento di un pubblico concorso - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso pubblico, e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento con conseguente compromissione dell'iter logico argomentativo delle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento, con conseguente compromissione dell'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, dell'art. 11 del d.l. n. 216 del 2011 e dell'art. 12 del d.l. n. 95 del 2012 (come rispettivamente convertiti dalle leggi n. 111 del 2011, n. 14 del 2012 e n. 135 del 2012), censurati dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui hanno disposto il trasferimento, senza previo superamento di un pubblico concorso, del personale dipendente di ANAS spa, in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ordinanza di rimessione, omettendo di valutare se ANAS spa - nonostante l'adottata formula organizzativa - debba tuttora considerarsi "pubblica amministrazione" (come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalle sezioni unite della Cassazione), non motiva in punto di applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che assoggetta alla disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. - con conseguente passaggio automatico di personale, senza necessità di pubblico concorso - le vicende relative al trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni o enti pubblici (o loro aziende o strutture) ad altri soggetti, pubblici o privati. (Precedente specifico citato: ordinanza n. 209 del 2015, dichiarativa della manifesta inammissibilità, per gli stessi motivi, di precedenti analoghe questioni. Precedenti citati: sentenza n. 60 del 2015, ordinanze n. 115 del 2015 e n. 90 del 2015, sulla inammissibilità per incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento; sentenza n. 18 del 2015, sulla inammissibilità per compromissione dell'iter logico argomentativo posto a fondamento della censura).

La valutazione sull'applicabilità, alla fattispecie sottoposta al giudice rimettente, della norma censurata risulta logicamente pregiudiziale rispetto a qualunque motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 36  co. 

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto-legge  29/12/2011  n. 216  art. 11  co. 

legge  24/02/2012  n. 14  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 12  co. 

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte