Sentenza 56/2017 (ECLI:IT:COST:2017:56)
Massima numero 39802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39803  39804  39805  39806  39807  39808


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, è inammissibile - per tardività - la costituzione della parte appellante nel giudizio a quo, effettuata con atto depositato oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella G.U.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il termine per la costituzione delle parti nel giudizio incidentale, fissato dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha natura perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 219 del 2016, n. 187 del 2016, n. 236 del 2015, n. 27 del 2015, n. 364 del 2010, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

legge  23/04/1981  n. 154  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3