Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, è inammissibile - per tardività - la costituzione della parte appellante nel giudizio a quo, effettuata con atto depositato oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella G.U.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il termine per la costituzione delle parti nel giudizio incidentale, fissato dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha natura perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 219 del 2016, n. 187 del 2016, n. 236 del 2015, n. 27 del 2015, n. 364 del 2010, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008).