Sentenza 56/2017 (ECLI:IT:COST:2017:56)
Massima numero 39803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/02/2017; Decisione del
22/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla portata e sulla ratio della norma censurata - Plausibilità dell'interpretazione del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare - Pertinenza al merito dei profili di lesione denunciati.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla portata e sulla ratio della norma censurata - Plausibilità dell'interpretazione del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare - Pertinenza al merito dei profili di lesione denunciati.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sulla portata e sulla ratio della norma censurata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui non fa decorrere dalla stessa data di presentazione della domanda di aspettativa per motivi elettorali la rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale derivante da rapporto d'impiego con la p.a. La plausibilità dell'interpretazione offerta dal giudice a quo - secondo cui la norma censurata pregiudicherebbe il diritto di elettorato passivo dell'interessato, costringendolo a presentare la domanda di aspettativa con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione delle candidature, senza avere la certezza di essere incluso nella lista elettorale - esclude l'eccepita carenza di motivazione, rimanendo riservato all'esame del merito ogni profilo concernente la portata lesiva della norma.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sulla portata e sulla ratio della norma censurata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui non fa decorrere dalla stessa data di presentazione della domanda di aspettativa per motivi elettorali la rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale derivante da rapporto d'impiego con la p.a. La plausibilità dell'interpretazione offerta dal giudice a quo - secondo cui la norma censurata pregiudicherebbe il diritto di elettorato passivo dell'interessato, costringendolo a presentare la domanda di aspettativa con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione delle candidature, senza avere la certezza di essere incluso nella lista elettorale - esclude l'eccepita carenza di motivazione, rimanendo riservato all'esame del merito ogni profilo concernente la portata lesiva della norma.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/04/1981
n. 154
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte