Sentenza 89/2017 (ECLI:IT:COST:2017:89)
Massima numero 41962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 27/04/2017; Pubblicazione in G. U. 03/05/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Questioni sollevate dalla Corte dei conti in sede di parificazione del bilancio regionale a tutela degli equilibri economico-finanziari - Motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza - Esposizione analitica delle ragioni di censura - Ammissibilità delle questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Questioni sollevate dalla Corte dei conti in sede di parificazione del bilancio regionale a tutela degli equilibri economico-finanziari - Motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza - Esposizione analitica delle ragioni di censura - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Sono ammissibili, sia sotto il profilo della legittimazione del ricorrente, sia sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013; degli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11, 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013; e dell'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119, sesto comma, Cost., nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2013 della Regione Abruzzo. Il rimettente espone analiticamente i motivi per cui le disposizioni censurate lo costringerebbero a parificare partite di spesa, la cui natura ed allocazione non sarebbero conformi ai parametri costituzionali richiamati.
Sono ammissibili, sia sotto il profilo della legittimazione del ricorrente, sia sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013; degli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11, 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013; e dell'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119, sesto comma, Cost., nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2013 della Regione Abruzzo. Il rimettente espone analiticamente i motivi per cui le disposizioni censurate lo costringerebbero a parificare partite di spesa, la cui natura ed allocazione non sarebbero conformi ai parametri costituzionali richiamati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 2
art. 7
co. 1
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 2
art. 7
co. 2
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 2
art. 7
co. 3
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 1
co. 1
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 4
co. 1
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 11
co.
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 3
art. 15
co. 3
legge della Regione Abruzzo
16/07/2013
n. 20
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
legge costituzionale
art. 16
Costituzione
art. 119
co. 6
Altri parametri e norme interposte