Sentenza 56/2017 (ECLI:IT:COST:2017:56)
Massima numero 39804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/02/2017; Decisione del
22/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Concreta utilità della richiesta pronuncia di illegittimità costituzionale - Idonea motivazione del rimettente - Genericità del richiamo ex parte ad opposte risultanze documentali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Concreta utilità della richiesta pronuncia di illegittimità costituzionale - Idonea motivazione del rimettente - Genericità del richiamo ex parte ad opposte risultanze documentali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui non fa decorrere dalla stessa data di presentazione della domanda di aspettativa per motivi elettorali la rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale derivante da rapporto d'impiego con la p.a. Con motivazione idonea a dare conto del requisito della rilevanza, il giudice a quo afferma che, nel caso sottoposto al suo esame, la domanda di aspettativa è stata presentata l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, e dunque in tempo utile per rimuovere la causa di ineleggibilità se venisse pronunciata l'illegittimità costituzionale della norma censurata; né in senso opposto è sufficiente il generico richiamo, di una delle parti costituite, a non meglio precisati documenti.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui non fa decorrere dalla stessa data di presentazione della domanda di aspettativa per motivi elettorali la rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale derivante da rapporto d'impiego con la p.a. Con motivazione idonea a dare conto del requisito della rilevanza, il giudice a quo afferma che, nel caso sottoposto al suo esame, la domanda di aspettativa è stata presentata l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, e dunque in tempo utile per rimuovere la causa di ineleggibilità se venisse pronunciata l'illegittimità costituzionale della norma censurata; né in senso opposto è sufficiente il generico richiamo, di una delle parti costituite, a non meglio precisati documenti.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/04/1981
n. 154
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte