Sentenza 56/2017 (ECLI:IT:COST:2017:56)
Massima numero 39805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39802  39803  39804  39806  39807  39808


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Eventuale contrasto della tesi del rimettente con precedente sentenza della Corte costituzionale - Ininfluenza sull'ammissibilità della questione - Pertinenza al merito.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita mancanza del presupposto della non manifesta infondatezza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui non fa decorrere dalla stessa data di presentazione della domanda di aspettativa per motivi elettorali la rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale derivante da rapporto d'impiego con la p.a. L'eventuale contrasto della tesi del rimettente con una sentenza della Corte costituzionale (in specie, con la sentenza n. 309 del 1991) non è di per sé motivo idoneo a produrre l'inammissibilità della questione, riguardando semmai il merito di essa.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/04/1981  n. 154  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte