Sentenza 56/2017 (ECLI:IT:COST:2017:56)
Massima numero 39806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/02/2017; Decisione del
22/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Carattere necessitato e non discrezionale dell'intervento auspicato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Carattere necessitato e non discrezionale dell'intervento auspicato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per inerenza alla discrezionalità legislativa e carattere non necessitato dell'intervento additivo auspicato, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui prevede che gli effetti dell'aspettativa per motivi elettorali, accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni, decorrano dal provvedimento di presa d'atto dell'amministrazione o, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, anziché dalla data di presentazione della domanda stessa. Al fine di superare il prospettato vulnus al diritto di elettorato passivo, il rimettente chiede che l'ineleggibilità sia rimossa con la mera presentazione della domanda di aspettativa entro il termine per la presentazione delle candidature, ciò che può essere ottenuto unicamente eliminando la previsione di un termine per l'accettazione o la presa d'atto della domanda.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per inerenza alla discrezionalità legislativa e carattere non necessitato dell'intervento additivo auspicato, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui prevede che gli effetti dell'aspettativa per motivi elettorali, accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni, decorrano dal provvedimento di presa d'atto dell'amministrazione o, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, anziché dalla data di presentazione della domanda stessa. Al fine di superare il prospettato vulnus al diritto di elettorato passivo, il rimettente chiede che l'ineleggibilità sia rimossa con la mera presentazione della domanda di aspettativa entro il termine per la presentazione delle candidature, ciò che può essere ottenuto unicamente eliminando la previsione di un termine per l'accettazione o la presa d'atto della domanda.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/04/1981
n. 154
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte