Sentenza 56/2017 (ECLI:IT:COST:2017:56)
Massima numero 39807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/02/2017; Decisione del
22/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Denuncia di disposizione fatta salva da legge abrogativa - Applicabilità nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione.
Rilevanza della questione incidentale - Denuncia di disposizione fatta salva da legge abrogativa - Applicabilità nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione.
Testo
Sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, sollevata dal TAR Lazio in un giudizio concernente la rimozione di una causa di ineleggibilità a consigliere regionale. L'art. 274, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 267 del 2000, nell'abrogare la legge n. 154 del 1981, ha fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali, onde la norma censurata è applicabile nel giudizio a quo.
Sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, sollevata dal TAR Lazio in un giudizio concernente la rimozione di una causa di ineleggibilità a consigliere regionale. L'art. 274, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 267 del 2000, nell'abrogare la legge n. 154 del 1981, ha fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali, onde la norma censurata è applicabile nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/04/1981
n. 154
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte