Sentenza 56/2017 (ECLI:IT:COST:2017:56)
Massima numero 39808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 10/03/2017; Pubblicazione in G. U. 15/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39802  39803  39804  39805  39806  39807


Titolo
Elezioni - Elezioni dei consiglieri regionali - Cause di ineleggibilità derivanti da rapporto di servizio con la PA (in specie, rapporto d'impiego dei funzionari di pubblica sicurezza) - Strumenti di rimozione - Domanda di collocamento in aspettativa per motivi elettorali - Efficacia dal provvedimento dell'amministrazione o, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda, anziché dalla data di presentazione della domanda stessa - Denunciata violazione del diritto di elettorato passivo - Insussistenza - Ragionevole contemperamento della tutela dell'elettorato passivo e del principio di buon andamento della PA - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, censurato dalla Corte d'appello di Catanzaro - in riferimento all'art. 51 Cost. - nella parte in cui prevede che gli effetti dell'aspettativa per motivi elettorali, accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni, decorrano dal provvedimento dell'amministrazione o, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, anziché dalla data di presentazione della domanda stessa. Il denunciato rischio di dover presentare la domanda di collocamento in aspettativa ancor prima di avere certezza dell'inclusione nelle liste elettorali "è, per così dire, in re ipsa", giacché il candidato deve comunque rimuovere la causa dell'ineleggibilità prima della presentazione delle liste da parte dei soggetti a ciò abilitati. La previsione di un termine brevissimo - allo scadere del quale, se la p.a. non ha adottato l'atto di sua competenza, si produce ugualmente l'effetto della cessazione della causa di ineleggibilità - mira a garantire in modo rigoroso l'operatività delle dimissioni e del collocamento in aspettativa quali strumenti di rimozione delle situazioni di ineleggibilità derivanti da rapporti d'impiego con la p.a. La diversità degli effetti che le dimissioni e il collocamento in aspettativa producono sul rapporto di lavoro non rende irragionevole la loro equiparazione ai fini elettorali, giustificata dall'idoneità di entrambi a scongiurare, mediante la cessazione definitiva o temporanea delle funzioni, il pericolo di inquinamento del voto e di condizionamenti del suffragio. Né l'irragionevolezza discende dal carattere doveroso e non discrezionale del provvedimento di presa d'atto dell'aspettativa per motivi elettorali, in quanto la ratio del termine previsto dalla norma censurata non è di offrire all'amministrazione un lasso di tempo per decidere sulla domanda, ma di garantire il buon andamento amministrativo, del quale l'immediata cessazione della funzione o della carica, per dimissioni o collocamento in aspettativa, comporterebbe il completo sacrificio, privando l'amministrazione di un minimo preavviso che le consenta di organizzarsi altrimenti. Tale logica di contemperamento di opposti interessi - di tutela dell'elettorato passivo e di garanzia dei poteri di organizzazione del datore di lavoro - è rinvenibile anche nella disciplina comune sul preavviso in caso di recesso del lavoratore (art. 2118 cod. civ.). Al contrario, l'invocata immediatezza degli effetti della domanda di aspettativa si presterebbe a una censura di irragionevolezza, in quanto produrrebbe un trattamento ingiustificatamente differenziato in melius rispetto all'ipotesi delle dimissioni, la quale, pur comportando la più gravosa conseguenza della definitiva cessazione del rapporto di servizio, rimarrebbe soggetta al termine previsto dal comma censurato. (Precedenti citati: sentenza n. 309 del 1991, dichiarativa della non fondatezza di analoga questione concernente la decorrenza degli effetti delle dimissioni dal rapporto d'impiego con la p.a. per motivi elettorali; sentenze n. 438 del 1994 e n. 46 del 1969; sentenze n. 111 del 1994 e n. 338 del 1991, sulla piena assimilabilità delle dimissioni e dell'aspettativa ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità derivanti dal rapporto d'impiego).

Atti oggetto del giudizio

legge  23/04/1981  n. 154  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte