Giurisdizione domestica - Autodichia della Camera dei deputati - Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti - Disciplina degli organi giurisdizionali interni di primo e secondo grado e del procedimento dinanzi ad essi - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Roma e dichiarato ammissibile con ordinanza n. 91 del 2016 - Deposito tardivo del ricorso e dell'ordinanza - Improcedibilità del ricorso.
È dichiarato improcedibile, per tardività del deposito, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (in combinato disposto con la VI disposizione transitoria), 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. - dal Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione agli artt. da 1 a 6-bis del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti 28 aprile 1988 (nel testo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 6 ottobre 2009, n. 77), nella parte in cui precludono ai dipendenti l'accesso alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro insorte con la Camera stessa. Il ricorso e la relativa ordinanza - ancorché notificati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nel termine, di sessanta giorni, assegnato dalla Corte - risultano spediti per il deposito (a mezzo del servizio postale) oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedente citato: ordinanza n. 91 del 2016 di ammissibilità del conflitto).
Ai sensi dell'art. 28, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito dei ricorsi effettuato tramite il servizio postale vale la data di spedizione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il termine per il deposito previsto dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - al pari di quello per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità - ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002; ordinanze n. 211 del 2015, n. 168 del 2015, n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006).