Ordinanza 58/2017 (ECLI:IT:COST:2017:58)
Massima numero 39236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 17/03/2017; Pubblicazione in G. U. 22/03/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento amministrativo - Motivazione del provvedimento - Ritenuta possibilità di integrazione in sede processuale anche dopo un rilevante periodo di tempo - Denunciato contrasto con i principi dell'ordinamento europeo, nonché con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e di separazione dei poteri - Asserita disparità di tutela giurisdizionale tra atti derivati dalla normativa europea e atti esclusivamente interni - Difetto di motivazione sulla rilevanza, mancato esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata ed uso improprio del sindacato incidentale a fini di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione e per uso improprio del sindacato incidentale a fini di avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, censurato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. Sicilia, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente l'integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento amministrativo anche dopo un rilevante periodo di tempo. Il rimettente non spiega, in punto di rilevanza, se e come ritiene superabile l'impostazione giurisprudenziale che esclude l'incidenza delle violazioni procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche, su cui verte il giudizio a quo; sul piano interpretativo, non tiene conto del diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, quindi, un presidio di legalità sostanziale non sostituibile neppure mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti; infine, usa impropriamente lo strumento del vaglio di costituzionalità per avallare una certa interpretazione della norma censurata. (Precedente specifico citato: ordinanza n. 92/2015, dichiarativa della manifesta inammissibilità, per gli stessi motivi, di analoga questione).

Atti oggetto del giudizio

legge  07/08/1990  n. 241  art. 21  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte