Energia - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a uso idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 kw - Canone di concessione - Definizione di "potenza efficiente" ai fini della relativa determinazione - Contrasto con il criterio generale della "potenza nominale media" previsto dalla legislazione statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 1, comma 2, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 36 del 2015 e l'art. 11, comma 6, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2016, entrambi sostitutivi dell'art. 12, comma 1-bis, della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011, che definiscono (l'uno autonomamente e l'altro mediante rinvio alla nozione ufficiale utilizzata dal GSE e dall'AEEG) la "potenza efficiente" ai fini del calcolo del canone idroelettrico complessivo per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw. Le disposizioni impugnate dal Governo - in quanto rivolte all'utilizzazione di un criterio di determinazione del canone diverso da quello della "potenza nominale media", previsto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, al quale, finché non sia adottato il decreto ministeriale di cui all'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 134 del 2012), le Regioni non possono derogare - contrastano con la disciplina di cui al citato art. 37, comma 7, diretta ad evitare effetti anticoncorrenziali e garantire omogeneità sull'intero territorio nazionale nella determinazione dei canoni idroelettrici, e invadono pertanto la competenza statale esclusiva, in materia di "tutela della concorrenza", a definire i "criteri generali" cui le Regioni devono attenersi nella determinazione dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico, siano essi dovuti dai concessionari futuri come dagli attuali.
Fino a che non intervenga il decreto ministeriale di cui all'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 (convertito dalla legge n. 134 del 2012) - con il quale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, saranno definiti i "criteri generali" che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico - le Regioni sono competenti a determinare e a quantificare la misura dei canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, nonché dei principi di economicità e ragionevolezza (previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7), dovendosi ricondurre tale intervento alla materia di potestà concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.). È invece precluso alle Regioni adottare "criteri generali" per detta determinazione, essendo tale attività ascrivibile alla competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.); nella perdurante attesa che sia adottato il suddetto decreto ministeriale, in tale ambito restano pur sempre fermi, ove stabiliti, i criteri previsti dalla normativa statale di riferimento. (Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2016, n. 85 del 2014, n. 64 del 2014 e n. 28 del 2014).