Sentenza 59/2017 (ECLI:IT:COST:2017:59)
Massima numero 39654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
10/01/2017; Decisione del
10/01/2017
Deposito del 24/03/2017; Pubblicazione in G. U. 29/03/2017
Titolo
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a uso idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 kw - Canone di concessione - Rideterminazione del costo unitario di esso in base alla "potenza efficiente" - Contrasto con il criterio generale della "potenza nominale media" previsto dalla legislazione statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a uso idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 kw - Canone di concessione - Rideterminazione del costo unitario di esso in base alla "potenza efficiente" - Contrasto con il criterio generale della "potenza nominale media" previsto dalla legislazione statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 (sostitutivo del comma 1 dell'art. 12 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011), nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l'uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto "per ogni Kw di potenza efficiente" anziché "per ogni Kw di potenza nominale media". La disposizione impugnata dal Governo invade pro parte la competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza", in quanto il legislatore regionale - nell'esercizio della propria competenza, ascrivibile alla potestà concorrente in materia di "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost), a determinare il costo unitario del canone idroelettrico delle utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw - ha adottato un parametro, per il calcolo del canone complessivo dovuto dai concessionari, diverso da quello della "potenza nominale media", previsto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, al quale le Regioni non possono derogare fintanto che non intervenga il decreto ministeriale di cui all'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 134 del 2012).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 (sostitutivo del comma 1 dell'art. 12 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011), nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l'uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto "per ogni Kw di potenza efficiente" anziché "per ogni Kw di potenza nominale media". La disposizione impugnata dal Governo invade pro parte la competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza", in quanto il legislatore regionale - nell'esercizio della propria competenza, ascrivibile alla potestà concorrente in materia di "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost), a determinare il costo unitario del canone idroelettrico delle utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw - ha adottato un parametro, per il calcolo del canone complessivo dovuto dai concessionari, diverso da quello della "potenza nominale media", previsto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, al quale le Regioni non possono derogare fintanto che non intervenga il decreto ministeriale di cui all'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 134 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
13/04/2016
n. 11
art. 1
co. 1
legge della Regione Abruzzo
03/08/2011
n. 25
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte