Sentenza 59/2017 (ECLI:IT:COST:2017:59)
Massima numero 39655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
10/01/2017; Decisione del
10/01/2017
Deposito del 24/03/2017; Pubblicazione in G. U. 29/03/2017
Titolo
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a uso idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 kw - Canone di concessione - Definizione di "potenza efficiente" e modalità per la riscossione del canone calcolato in base a tale criterio - Contrasto con il criterio generale della "potenza nominale media" previsto dalla legislazione statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a uso idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 kw - Canone di concessione - Definizione di "potenza efficiente" e modalità per la riscossione del canone calcolato in base a tale criterio - Contrasto con il criterio generale della "potenza nominale media" previsto dalla legislazione statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. b) e c), della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, sostitutive, rispettivamente, dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 12 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011. Le disposizioni impugnate dal Governo - l'una rinviando, per la nozione di "potenza efficiente", a quella di potenza ufficiale netta utilizzata dall'AEEGSI e l'altra disciplinando, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, le modalità per la riscossione del canone idroelettrico calcolato in base a detto criterio - intervengono in toto nella materia di esclusiva competenza statale della "tutela della concorrenza", poiché si discostano dal criterio generale della "potenza nominale media" stabilito dalla normativa statale di riferimento.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. b) e c), della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, sostitutive, rispettivamente, dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 12 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011. Le disposizioni impugnate dal Governo - l'una rinviando, per la nozione di "potenza efficiente", a quella di potenza ufficiale netta utilizzata dall'AEEGSI e l'altra disciplinando, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, le modalità per la riscossione del canone idroelettrico calcolato in base a detto criterio - intervengono in toto nella materia di esclusiva competenza statale della "tutela della concorrenza", poiché si discostano dal criterio generale della "potenza nominale media" stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
13/04/2016
n. 11
art. 1
co. 1
legge della Regione Abruzzo
03/08/2011
n. 25
art. 12
co. 1
legge della Regione Abruzzo
13/04/2016
n. 11
art. 1
co. 1
legge della Regione Abruzzo
03/08/2011
n. 25
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte