Unione europea - Rapporti dello Stato con l'Unione europea - Rinvio pregiudiziale - Decisioni della Corte di giustizia UE - Effetti vincolanti per tutti i giudici, e non solo per chi ha disposto il rinvio (nel caso di specie: inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale su norma statale che sanziona l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IRBA per i rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 2021, alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia che ha sancito l'incompatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni nazionali in materia di IRBA e della conseguente giurisprudenza nazionale che le ha univocamente disapplicate). (Classif. 258004).
Le decisioni della Corte di giustizia UE, la quale ha competenza esclusiva nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati, sono vincolanti per tutti i giudici, e non solo per quello che ha disposto il rinvio pregiudiziale. (Precedenti: S. 263/2022 - mass. 45244; S. 67/2022 - mass. 44764; S. 54/2022 - mass. 45267; S. 227/2010 - mass. 34777; S. 389/1989 - mass. 1352).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso in riferimento all’art. 3 Cost. e ai «criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative», dell’art. 4 della legge reg. Molise n. 38 del 2004, come modificato dall’art. 5, comma 1, della legge reg. Molise n. 2 del 2018, che ha sancito la perdurante vigenza, per i rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 2021, della norma sanzionatoria comminata in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’IRBA. La Corte rimettente non si è uniformata alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE che ha ritenuto le disposizioni in materia di IRBA in contrasto con il diritto dell’Unione, né si è confrontata con le conseguenti pronunce della giurisprudenza nazionale, di legittimità e di merito, che, al momento del deposito dell’ordinanza di rimessione, si erano già univocamente uniformate alle enunciazioni della Corte di giustizia, e che avrebbero dovuto indurre il giudice a quo alla disapplicazione della disciplina intertemporale censurata). (Precedente O. 231/22 - mass. 45196).