Sentenza 59/2017 (ECLI:IT:COST:2017:59)
Massima numero 39656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
10/01/2017; Decisione del
10/01/2017
Deposito del 24/03/2017; Pubblicazione in G. U. 29/03/2017
Titolo
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a uso idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 kw - Canone di concessione - Individuazione del termine per il versamento relativo all'anno 2016 - Stretta e inscindibile connessione con la caducata disciplina della riscossione del canone idroelettrico commisurato alla "potenza efficiente" - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a uso idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 kw - Canone di concessione - Individuazione del termine per il versamento relativo all'anno 2016 - Stretta e inscindibile connessione con la caducata disciplina della riscossione del canone idroelettrico commisurato alla "potenza efficiente" - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 1, comma 1, lett. d), della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, che inserisce il comma 1-ter-1 dopo il comma 1-ter dell'art. 12 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011. Tale disposizione [ai fini del versamento anticipato, a titolo di acconto, del canone idroelettrico calcolato in base al criterio della "potenza efficiente"] fissa, per l'anno 2016, al 31 maggio il termine di cui al primo periodo dell'art. 12, comma 1-ter, della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011, come sostituito dalla lett. c) dell'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, ed è perciò in stretta e inscindibile connessione con la citata lett. c), già dichiarata incostituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 1, comma 1, lett. d), della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, che inserisce il comma 1-ter-1 dopo il comma 1-ter dell'art. 12 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011. Tale disposizione [ai fini del versamento anticipato, a titolo di acconto, del canone idroelettrico calcolato in base al criterio della "potenza efficiente"] fissa, per l'anno 2016, al 31 maggio il termine di cui al primo periodo dell'art. 12, comma 1-ter, della legge reg. Abruzzo n. 25 del 2011, come sostituito dalla lett. c) dell'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, ed è perciò in stretta e inscindibile connessione con la citata lett. c), già dichiarata incostituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
13/04/2016
n. 11
art. 1
co. 1
legge della Regione Abruzzo
03/08/2011
n. 25
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27