Sentenza 60/2017 (ECLI:IT:COST:2017:60)
Massima numero 39837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  21/02/2017;  Decisione del  21/02/2017
Deposito del 24/03/2017; Pubblicazione in G. U. 29/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39838  39839  39840  39841  39842


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi edilizi in zone sismiche - Transitorio assoggettamento a verifica preventiva di tutte le varianti al progetto originario presentate in corso d'opera - Abrogazione della relativa disposizione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con principi fondamentali della legislazione statale nelle materie "protezione civile" e "governo del territorio" - Carenza di argomentazioni e inconferenza della censura in rapporto al pretermesso quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per carenza argomentativa e inconferenza della censura prospettata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, impugnato dal Governo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - nella parte in cui, abrogando il comma 5 dell'art. 14 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011, escluderebbe per tutte le varianti in corso d'opera le verifiche preventive imposte, sull'intero territorio nazionale, dall'art. 94 del TUE in relazione agli interventi edilizi da realizzare in zone sismiche a non bassa sismicità. Dal complessivo quadro normativo di riferimento, integralmente trascurato nel ricorso, emerge non solo che la norma abrogata non era efficace al momento della proposizione del ricorso ma, soprattutto, che dall'abrogazione non consegue la situazione censurata dal ricorrente, in quanto sia il transitorio obbligo di verifica preventiva per ogni variante in zona sismica, previsto dal citato art. 14, comma 5, sia le norme regionali (non impugnate dal Governo) che limitano la verifica preventiva alle sole varianti "sostanziali", risultavano non applicabili al momento del ricorso, essendo stati i loro effetti dapprima differiti e poi "congelati" in attesa che la nozione di variante "sostanziale" fosse definita dall'emanando regolamento di attuazione, la cui successiva entrata in vigore ha deprivato di efficacia la norma abrogata.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'ammissibilità delle impugnative in via principale è subordinata ad una soglia minima di chiarezza e completezza argomentativa della prospettazione. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2014, n. 60 del 2015, n. 251 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  08/06/2015  n. 12  art. 5  co. 

legge della Regione Abruzzo  11/08/2011  n. 28  art. 14  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 94