Sentenza 60/2017 (ECLI:IT:COST:2017:60)
Massima numero 39839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
21/02/2017; Decisione del
21/02/2017
Deposito del 24/03/2017; Pubblicazione in G. U. 29/03/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione coincidente con altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione.
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione coincidente con altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione.
Testo
Non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale l'integrale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Nella specie, è stata ritenuta ammissibile la questione di costituzionalità in via principale dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto l'art. 19-bis, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011 e trasposto in esso il contenuto dell'art. 14, comma 4-bis, della legge regionale n. 28 del 2011, abrogato dall'art. 5 della stessa legge regionale n. 12 del 2015). (Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016).
Non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale l'integrale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Nella specie, è stata ritenuta ammissibile la questione di costituzionalità in via principale dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto l'art. 19-bis, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011 e trasposto in esso il contenuto dell'art. 14, comma 4-bis, della legge regionale n. 28 del 2011, abrogato dall'art. 5 della stessa legge regionale n. 12 del 2015). (Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte